Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in startup innovative.

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 o del 25 per cento a seconda che si tratti rispettivamente di investimenti in startup innovative oppure di investimenti in startup a vocazione sociale o in ambito energetico.

Queste ultime operano in via esclusiva nei settori di utilità sociale indicati all’art.2 comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n.155.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Investimenti in startup innovative all’interno del Modello Unico

All’interno del modello Unico 2014 tali investimenti vanno posizionati nel quadro RP e precisamente al rigo Rigo RP80 rubricato “Detrazioni per investimenti in startup”

L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Nel rigo devono essere riportati i seguenti dati:

Colonne 1 e 2:

  • in caso di investimento diretto, indicare il codice fiscale della startup nella quale è stato effettuato il conferimento. In questo caso indicare il codice 1 nella casella di colonna 2;
  • in caso di investimento indiretto, indicare in colonna 1 il codice fiscale dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in startup innovative.
    In tal caso indicare il codice 2 nella casella di colonna 2;
  •  i contribuenti che partecipano a società in nome collettivo o in accomandita semplice (oppure per il tramite di società che ha optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116) devono indicare in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la parte d’investimento in startup per la quale spetta la detrazione.
    In tal caso indicare il codice 3 nella casella di colonna 2;

colonna 3

Ammontare dell’investimento nella startup;

colonna 4

Codice che identifica il tipo di investimento per determinare la percentuale di detrazione applicabile, in particolare indicare:

  • ‘1’ per gli investimenti in startup innovative, per i quali è prevista la detrazione nella misura del 19 per cento;
  • ‘2’ per gli investimenti in startup a vocazione sociale o in ambito energetico per i quali è prevista la detrazione nella misura del 25 per cento;

colonne 5 e 6

Indicare l’ammontare totale degli investimenti in startup innovative per i quali è prevista rispettivamente la detrazione del 19 per cento o del 25 per cento, da riportare nel rigo RN21, colonna 1.

Nel caso di più investimenti in startup innovative, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi utilizzando più moduli. In tal caso riportare il numero modulo nell’apposito spazio in alto a destra e compilare le colonne 5 e 6 esclusivamente sul primo modulo indicando in ciascuna di esse il totale degli investimenti.

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