Firma Elettronica Avanzata (FEA) è la semplice trasposizione digitale di una firma autografa a cui sono stati aggiunte delle caratteristiche rafforzate, ovvero:

  • identificare in modo certo il soggetto che appone la firma attraverso un collegamento univoco con la persona
  • utilizzare procedure sulle quali il soggetto che firma ha un controllo pieno ed esclusivo
  • rendere immodificabile il documento firmato e rilevare se ci sono state manomissioni successivamente alla firma

La Firma Elettronica Avanzata si colloca un gradino più sotto rispetto alla firma digitale poiché l’infrastruttura di firma è gestita dal soggetto che raccoglie la firma stessa, come ad esempio una banca oppure un’assicurazione.

Firma Elettronica Avanzata, quando serve?

Indubbiamente la Firma Elettronica Avanzata può portare numerosi vantaggi, il primo dei quali è la possibilità di eliminare la carta.

Molte aziende si ritrovano, già dopo pochi anni, ad avere degli archivi davvero voluminosi poiché è necessario conservare i documenti per molto tempo.

Un secondo vantaggio davvero importante della Firma Elettronica Avanzata consiste nel fatto che si può usare anche a distanza.

Abbiamo passato gli ultimi 12 mesi subendo un distanziamento forzato e la possibilità di firmare i contratti da remoto è davvero un’opportunità da valutare attentamente.

Grazie a questa tecnologia è possibile raggiungere tre risultati importanti:

  • i contratti si possono firmare anche se le persone si trovano in luoghi diversi, indipendentemente dalla distanza fisica

  • la Firma Elettronica Avanzata produce dei file digitali che si conservano in modo più pratico rispetto ai contratti tradizionali

  • la procedura elettronica garantisce le parti come se si trattasse di un vero contratto firmato e sottoscritto con la penna biro

Tutto il mondo si sta muovendo da anni per fornire soluzioni informatiche che diano la possibilità di replicare con il digitale quello che avviene nel mondo fisico.

In altre parole si tratta di individuare con certezza l’autore della firma e di dare evidenza della sua volontà di firmare un documento che sia certo e tale rimanga nel tempo, senza che lo si possa più modificare.

Firma Elettronica Avanzata: i requisiti

Il Regolamento Europeo definisce la FEA come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”.

In Italia questo processo di Firma Elettronica Avanzata è stato recepito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) del 2005 ed ha la stessa valenza di una firma autografa apposta su un contratto.

Rimangono le limitazioni relative ai contratti che devono essere redatti per atto pubblico, come ad esempio gli atti che trasferiscono la proprietà degli immobili.

A differenza della Firma Digitale, che richiede una separata identificazione del soggetto che firma effettuata da un ente indipendente, la Firma Elettronica Avanzata (FEA) è molto più semplice da utilizzare.

Una delle soluzioni che va per la maggiore (ad esempio in campo assicurativo) è quella di inviare un SMS al numero del destinatario con una password numerica da usare per la conferma della firma.

Nel settore bancario abbiamo assistito ad un largo uso della c.d. “firma grafometrica”, ovvero della firma apposta su un piccolo schermo tramite un pennino digitale.

Si tratta di una soluzione molto semplice che non richiede alcuna dotazione tecnica da parte di chi deve firmare dato che, quasi chiunque, dispone di un telefono cellulare oppure sa usare uno stilo sul tablet.

Firma Elettronica Avanzata e le novità dal Fisco

Di recente l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare di Firma Elettronica Avanzata tramite una risposta ad un’istanza di interpello relativa alla stipula di contratti immobiliari.

Con la risoluzione 23/E/2021 il Fisco ammette la possibilità di utilizzare la FEA per la firma delle scritture private, in particolare in campo immobiliare.

Secondo l’Agenzia si può utilizzare questo strumento per sottoscrivere alcuni contratti come ad esempio:

  • contratti di locazione

  • contratti preliminari di compravendita

  • proposte di acquisto di immobili

Oltre a questo la Risoluzione ricorda che è possibile richiedere la registrazione dei contratti via PEC, pertanto anche senza recarsi fisicamente presso gli uffici.

Tutta la fase di gestione dei contratti, compresa la successiva registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, si può gestire da remoto con un grosso vantaggio in termini di flussi di lavoro.

Questa apertura ai contratti sottoscritti tramite FEA (Firma Elettronica Avanzata) è sicuramente una facilitazione per la gestione dei contratti con un sistema decisamente più semplice della Firma Digitale.

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