Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, noto come“decreto crescita-bis”  ha introdotto una serie di disposizioni volte a facilitare la nascita e lo sviluppo di “startup innovative” mediante l’introduzione di una serie di incentivi fiscali.

Gli aiuti alle start-up prevedono:
la non applicazione della disciplina sulle “società di comodo” e in “perdita sistematica”;

  • l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro delle imprese;
  • l’esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi dalle stesse startup innovative in favore degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori continuativi.
  • La esclusione dal reddito complessivo degli apporti di azioni,  quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di imprese startup innovative;
  • modalità semplificate ed agevolazione per le assunzioni di personale altamente qualificato;
  • un’agevolazione fiscale consistente in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni in favore dei soggetti che investono in startup innovative

Le misure di aiuto hanno già superato il vaglio della Commissione Europea che ha ritenuto di “non sollevare obiezioni contro tale misura” (Decisione – C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013, pubblicata sulla GUUE n. 17 del 21 gennaio 2014) con particolare riguardo alla applicazione immediata della c.d. “clausola di standstill”.

Alla luce dei chiarimenti introdotti con la circolare 16/E del 11.06.2014 per essere considerate “innovative” le startup

  • devono essere costituite e devono svolgere la propria attività d’impresa da non più di 48 mesi;
  • devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
  • a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua – dichiarato nella voce A del conto economico risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio non superiore a 5 milioni di euro;
  • non devono aver distribuito utili dall’anno della loro costituzione né devono distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo;
  • devono stabilire la sede principale dei loro affari e interessi in Italia;
  • non devono essere costituite per effetto di un’operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Oltre ai requisiti sopra esposti le startup innovative devono possedere almeno uno dei seguenti tre requisiti

  1. sostenere “spese in ricerca e sviluppo … uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa”;
  2. impiegare “come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo” in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero ovvero personale in possesso di laurea magistrale, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva;
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione ed in possesso dei requisiti citati sono considerate startup innovative decreto se depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti.

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